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Decisione della cassa di disoccupazione - Opposizione / ricorso / denuncia all’autorità di vigilanza

Qualora non si trovasse d’accordo con il conteggio effettuato dalla cassa di disoccupazione, entro 90 giorni dal ricevimento può richiedere per iscritto una decisione. È possibile opporsi per iscritto contro tale decisione presso la cassa disoccupazione, la quale riesaminerà il suo caso e rilascerà una decisione su opposizione. Se volesse contestare tale decisione può ricorrere presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni e, in seguito, se necessario, presso il Tribunale federale. Nel caso in cui non fosse concorde con una decisione della sua cassa di disoccupazione concernente ad esempio il diritto all’indennità di disoccupazione, può fare direttamente opposizione contro tale decisione e, in caso di rigetto, presentare ricorso.
In caso di opposizione o di ricorso è importante indicare le conclusioni e i motivi del ricorso. Occorre allegare la decisione impugnata e i mezzi di prova evocati in suo possesso.
Oltre all’opposizione e al ricorso sussiste una terza possibilità: la denuncia all’autorità di vigilanza. Se la cassa di disoccupazione non emette conteggi o non emana decisioni o decisioni su opposizione per diversi mesi, è possibile inoltrare direttamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni un ricorso per denegata o ritardata giustizia.
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