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Decisione della cassa di disoccupazione - Opposizione / ricorso / denuncia
all’autorità di vigilanza
Qualora non si trovasse d’accordo con il conteggio effettuato dalla cassa
di disoccupazione, entro 90 giorni dal ricevimento può richiedere per
iscritto una decisione. È possibile opporsi per iscritto contro tale
decisione presso la cassa disoccupazione, la quale riesaminerà il suo
caso e rilascerà una decisione su opposizione. Se volesse contestare
tale decisione può ricorrere presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni
e, in seguito, se necessario, presso il Tribunale federale. Nel caso in cui
non fosse concorde con una decisione della sua cassa di disoccupazione concernente
ad esempio il diritto all’indennità di disoccupazione, può
fare direttamente opposizione contro tale decisione e, in caso di rigetto, presentare
ricorso.
In caso di opposizione o di ricorso è importante indicare le conclusioni
e i motivi del ricorso. Occorre allegare la decisione impugnata e i mezzi di
prova evocati in suo possesso.
Oltre all’opposizione e al ricorso sussiste una terza possibilità:
la denuncia all’autorità di vigilanza. Se la cassa di disoccupazione
non emette conteggi o non emana decisioni o decisioni su opposizione per diversi
mesi, è possibile inoltrare direttamente al Tribunale cantonale delle
assicurazioni un ricorso per denegata o ritardata giustizia.