
L'indennità di disoccupazione intende garantire alle persone assicurate un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.
L'indennità viene versata direttamente dalla cassa di disoccupazione competente alle persone interessate.
Le persone che esercitano un'attività dipendente (rapporto di lavoro dipendente) sono di regola soggette all'obbligo di pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione, e quindi si definiscono assicurate.
I contributi sono prelevati dal datore di lavoro insieme alle altre trattenute per le assicurazioni sociali e vengono conteggiati per la la cassa di compensazione AVS.
Inoltre, la legge prevede che anche le persone esonerate dall'obbligo di contribuzione sono assicurate, se adempiono determinati presupposti. Le persone interessate sono esentate dal periodo di contribuzione.
Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente non sono soggette all'obbligo di contribuzione e, pertanto, non sono assicurate.
Quando si ha diritto all'indennità di disoccupazione?
In linea di principio la protezione assicurativa è legata a un'attività dipendente; in casi eccezionali essa può sussistere anche in assenza di tale presupposto.
L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali per un massimo di quattro mesi, nel caso di insolvenza del datore di lavoro. L'indennità per insolvenza viene versata soltanto per lavori effettivamente prestati. [ ulteriori informazioni]
La base per il calcolo delle prestazioni è costituita dal cosiddetto guadagno assicurato. Quest'ultimo è determinato dalla cassa di disoccupazione in genere sulla base del reddito percepito negli ultimi sei mesi.
Per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione la base è costituita da un importo forfettario.
In base al guadagno assicurato (importo effettivo o forfettario) viene stabilita l'indennità giornaliera: essa corrisponde, a seconda della situazione personale dell'assicurato, al 70 o all'80 per cento del guadagno assicurato.
Guadagno assicurato = CHF 4‘500.--
Indennità giornaliera 80% = CHF 165.90 = (CHF 4'500.-- : *21.7 x 80%)
*21.7 = num. giorni lavorativi medi per mese
Per ogni singolo giorno con diritto all'indennità, l'indennità giornaliera lorda è quindi di CHF 165.90.
È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo (art. 24 LADI). Questo guadagno intermedio (GI) deve corrispondere all'aliquota usuale per la professione e il luogo.
Se lei realizza un guadagno intermedio ha diritto, fintantoché il reddito di questo GI non è considerato adeguato, alla compensazione parziale della sua perdita di guadagno al tasso determinante per il calcolo della sua indennità (70/80 %).
Esempio (valori medi):
Guadagno assicurato: CHF 4'000.--
Guadagno intermedio: CHF 1'800.--
Perdita di guadagno (100 %): CHF 2'200.--
A seconda del tasso determinate per il calcolo della sua indennità, l'assicurazione contro la disoccupazione indennizza quindi il 70 o l'80% della perdita di guadagno subita.
Il guadagno intermedio: