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Quando si ha diritto all'indennità di disoccupazione?

Il diritto all'indennità di disoccupazione dipende dalle 7 condizioni seguenti:
 

Disoccupazione

Lei deve essere totalmente o parzialmente disoccupato; è altresì assicurato se esercita un'attività a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno oppure un'altra occupazione a tempo parziale. Importante: Lei è considerato disoccupato soltanto quando si è annunciato personalmente come tale presso il Suo Comune di domicilio (o presso l'URC competente).
 

Perdita di lavoro / Perdita di salario

Lei deve addurre la prova di una perdita di lavoro di 2 giorni almeno e di una perdita di salario.
 

Domicilio in Svizzera

La Sua nazionalità non ha alcuna rilevanza per il diritto all'indennità. Lei deve tuttavia risiedere in Svizzera (i cittadini stranieri devono avere un permesso di domicilio o di dimora valido). Se è domiciliato all'estero e lavora in Svizzera (frontaliere), Lei percepisce le indennità di disoccupazione nel Paese di domicilio secondo le disposizioni in vigore in tale Paese.
 

Età attiva

Lei deve avere terminato la scuola dell'obbligo, non avere raggiunto l'età AVS e non percepire ancora una rendita di vecchiaia AVS.
 

Periodo di contribuzione

Durante i 2 ultimi anni che precedono la data in cui si è annunciato per la prima volta alla disoccupazione (termine quadro per il periodo di contribuzione), Lei deve provare di aver pagato i contributi per almeno 12 mesi, il che significa che ha esercitato un'attività dipendente.
 
Se Lei si è dedicato all'educazione di Suo figlio di età inferiore a 10 anni e se non ha percepito indennità di disoccupazione durante questo periodo, deve aver pagato i contributi durante 12 mesi nel corso dei 4 anni che hanno preceduto la data in cui si è annunciato per la prima volta. Il termine quadro per il periodo di contribuzione viene prolungato di 2 anni al massimo dopo ogni nuovo parto.
 
Se Lei aveva già percepito indennità di disoccupazione prima di dedicarsi all'educazione di Suo figlio di età inferiore a 10 anni e se non aveva esaurito il diritto alle indennità giornaliere (cfr. domanda 7) e se al momento di annunciarsi di nuovo non adempie l'indispensabile periodo di contribuzione di 12 mesi, il Suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato da 2 a 4 anni. Occorre tuttavia che Lei si annunci di nuovo entro i 4 anni successivi all'inizio del Suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni. Durante questo periodo di proroga può percepire le indennità giornaliere non ancora richieste.
 

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