Per i datori di lavoro - Licenziamenti collettivi - Insolvenza
L'indennità per insolvenza (II)
Obiettivo
L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali per un massimo di quattro mesi, nel caso di insolvenza del datore di lavoro. L'indennità per insolvenza viene versata soltanto per lavori effettivamente prestati. L'indennità per insolvenza viene pagata direttamente alle persone interessate.
Chi è assicurato ossia chi ha diritto all'indennità?
I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione che in Svizzera sottostanno ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano lavoratori in Svizzera, hanno diritto all'indennità per insolvenza se
- il loro datore di lavoro ha dichiarato fallimento e se vantano crediti salariali
- il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese
- hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali
Prestazioni
L'indennità per insolvenza copre le richieste salariali effettive al cento per cento per quattro mesi al massimo. Sono considerate richieste anche un'eventuale tredicesima mensilità o una gratifica, se se ne ha diritto. Tuttavia, il guadagno indennizzabile è limitato a CHF 8'900.-- franchi al massimo.
Domanda di indennità
Il lavoratore che chiede l'indennità per insolvenza deve presentare la corrispondente domanda alla cassa pubblica competente nella sede dell'azienda.
Le casse pubbliche Le forniranno volentieri ulteriori dettagli sull'indennità per insolvenza.
Avete domande?
Le casse pubbliche di disoccupazione vi risponderanno volentieri. Non esitate a contattarle.