Per i datori di lavoro - Aiuti finanziari - Indennità per lavoro ridotto
Domanda di indennità
Spetta al datore di lavoro far valere il diritto all'indennità, dichiarando il lavoro ridotto al servizio competente cantonale, generalmente 10 giorni prima dell'inizio.
E' competente il servizio cantonale del Cantone in cui è domiciliato il settore d'esercizio o l'azienda. Nel preavviso il datore di lavoro deve anche indicare la cassa presso la quale intende far valere il diritto.
Se il servizio competente cantonale autorizza il lavoro ridotto, il datore di lavoro deve far valere tutti i diritti all'indennità presso la cassa da lui stesso designata. Quest'ultima, in un primo momento, esamina l'adempimento dei presupposti e versa poi l'indennità per lavoro ridotto al datore di lavoro.
Prestazioni
L'indennità di lavoro ridotto viene pagata al datore di lavoro e ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.
In caso di indennità per lavoro ridotto o intemperie, l'assicurazione contro la disoccupazione rimborsa anche la parte di contributi versata dal datore di lavoro alle assicurazioni sociali AVS/AI/IPG/AD (si vedano gli opuscoli Info-Service e i moduli di conteggio).
La parte di contributi del datore di lavoro (AVS/AI/IPG/AD) corrisponde a: fino al 31 dicembre 2010: 6.05 % dal 1° gennaio 2011: 6.25 %
Con decorrenza dal 1° gennaio 2011 i contributi per i lavoratori e per i datori di lavoro aumentano dello 0,1% sia per l'IPG, sia per l'AD.
A chi posso rivolgermi per una consulenza accurata sul lavoro ridotto?
I servizi competenti cantonali e gli uffici di collocamento regionali rispondono a tutte le principali domande sui moduli, il preavviso e i settori d'esercizio.
Per domande specifiche su calcoli e prestazioni, La preghiamo di rivolgersi alla cassa di disoccupazione interessata.
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